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Nessun obbligo sui dati privati

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20 Agosto 2008

Quando si sottoscrive un programma fedeltà, bisogna stare attenti a tutelare la propria privacy. Non c'è obbligo infatti, di fornire informazioni sulla propria vita privata o sulle proprie abitudini, né di comunicare l'indirizzo e-mail o il numero di cellulare, a meno che non siano necessari per la partecipazione all'iniziativa. E comunque il consumatore dovrebbe essere informato sulle finalità di utilizzo di questi dati. A questo scopo, i moduli dovrebbero prevedere almeno una doppia firma, la prima per il consenso a partecipare al programma, la seconda per la profilazione, ma eventualmente anche una terza, nel caso di cessione dei dati a società terze per attività di comunicazione e marketing.
L'obiettivo delle imprese è monitorare le tendenze di consumo della clientela per orientare le strategie commerciali e le promozioni. Tutto lecito, se acconsentito. Le aziende, infatti, attraverso i moduli di sottoscrizione possono raccogliere solo le informazioni strettamente necessarie per l'attribuzione dei vantaggi collegati alla fidelity card. E in ogni caso, le operazioni di raccolta e di trattamento dei dati personali sono consentite solo dopo una manifestazione esplicita ed evidente da parte dell'interessato, che deve poter identificare chiaramente anche il soggetto che tratterà i dati e l'obiettivo perseguito con la raccolta.
Purtroppo, non è sempre così: i moduli spesso peccano di chiarezza e il cliente si trova davanti a più domande rispetto al necessario, senza che siano specificate le informazioni facoltative. Accanto ai dati anagrafici, può capitare così di trovare richieste supplementari sulla propria persona, sullo stile di vita, sul gruppo familiare o sull'ambiente di lavoro. Il Garante della privacy è dovuto intervenire diverse volte multando le aziende e chiarendo che il trattamento dei dati a scopo di marketing è lecito solo dopo esplicita e specifica autorizzazione del cliente. Alla scopo, è fondamentale leggere con attenzione l'informativa che viene proposta e, in caso di dubbi, consultare il modello tipo e le indicazioni fornite dal Garante stesso , a cui segnalare anche eventuali irregolarità. (P. Or.)

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